Protezione dati personali e videosorveglianza 3/ed. (Garlisi - Egaf)

- ISBN/EAN
- 9788835212690
- Editore
- Egaf
- Collana
- Libri. Monografie
- Formato
- Libro rilegato
- Anno
- 2022
- Edizione
- 3
- Pagine
- 416
Disponibile
GDPR - Regolamento generale di protezione dei dati con focus sui sistemi di videosorveglianza.
Il nostro modo di comunicare e di rapportarci agli altri e al mondo è profondamente cambiato con l’introduzione di nuove tecnologie e l’avvento della grande rete internet e dei social network.
La “rete” internet, trae origine dalla rete sperimentale “Arpanet”, creata dagli Stati Uniti d’America nel 1969, durante il periodo della guerra fredda, per consentire lo scambio di dati e informazioni militari tra gli elaboratori elettronici dislocati nei diversi siti strategici del territorio americano e per preservarli anche in caso di conflitto bellico e attacchi mirati ai siti di alloggiamento dei terminali.
Si deve invece al fisico inglese Berners-Lee l’invenzione del “World Wide Web” (la struttura di pagine e link), pubblicata online il 6 agosto del 1991.
Da oltre tre decenni quindi la rete internet consente di velocizzare e azzerare i tempi e le distanze nella comunicazione globale e di rendere praticamente immediati l’accesso e il trasferimento di dati e di documenti digitali.
Questo “sistema”, in costante evoluzione, però, oltre ad introdurre vantaggi evidenti, comporta rischi notevoli per la quantità e qualità dei dati personali trattati e, di conseguenza, comporta “costi” notevoli, per contrastarne la diffusione incontrollata, che impongono ad ogni Stato una specifica e rigorosa regolamentazione.
Ogni volta che navighiamo in Internet mettiamo in rete dati personali e informazioni sulle nostre abitudini e sui nostri comportamenti e quando scriviamo, pubblichiamo immagini o documenti, o visualizziamo pagine web, consentiamo, anche inconsapevolmente, di essere costantemente “monitorati e tracciati”.
I gestori delle pagine web visitate e dei motori di ricerca acquisiscono infatti queste informazioni e “tracce” e le utilizzano per fini economici e commerciali e per conoscere le nostre opinioni, preferenze e giudizi. Si tratta di una massa di dati e informazioni personali gratuitamente raccolte, che vengono utilizzate per influenzare ed orientare l’opinione pubblica grazie all’impiego di sistemi automatizzati e all’uso di specifici algoritmi in grado di analizzare in pochi secondi enormi quantità di dati personali e di valutare il comportamento degli utenti sotto diversi aspetti: attività professionale, situazione economica, salute, preferenze, interessi, affidabilità, comportamento, ubicazione e spostamenti. Stiamo parlando del cd “big data”.
Con il regolamento (UE) 2016/679, meglio conosciuto come GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento Generale Protezione Dati - RGPD), che questa pubblicazione illustra, l’Unione europea ha introdotto una serie di obblighi e di garanzie per far si che il trattamento e la protezione dei dati personali siano effettuati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.
Si tratta di norme volte a garantire la correttezza del trattamento fin dalla sua fase progettuale e dalla scelta degli strumenti e delle tecnologie, attraverso con un approccio innovativo basato sul principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento cui spetta il compito di garantire il rispetto delle disposizioni normative con l’adozione di misure preventive adeguate volte a prevenire i possibili rischi per la riservatezza, i diritti e le libertà degli interessati e di essere in grado di dimostrare che le misure tecniche e organizzative adottate siano in grado di assicurare l’osservanza della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Per i trattamenti che comportano un rischio elevato, il titolare (o il responsabile del trattamento) è tenuto ad effettuare una valutazione d’impatto, prima di dare inizio al trattamento, al fine di verificare se le misure tecniche e organizzative individuate siano sufficienti a ridurre il rischio, e, in caso contrario, di consultare l’autorità di controllo (Garante privacy per l’Italia) che può prescrivere ulteriori misure e limitare o vietare il trattamento.
A differenza del passato, quindi, l’autorità di controllo interviene in una fase successiva in quanto il GDPR attribuisce al titolare del trattamento la responsabilità di individuare modalità e misure e di effettuare valutazioni per rendere corretto il trattamento dei dati personali e per salvaguardare i diritti e le libertà degli interessati.
I Comuni, in quanto soggetti pubblici che trattano dati personali, nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri, di cui sono investiti, specie in materia di sicurezza urbana, e circolazione stradale, trasparenza e pubblicità degli atti, divengono così attori decisivi in qualità di:
- titolari del trattamento dei dati e delle immagini personali raccolti con i sistemi di videosorveglianza per finalità pubbliche, per la cui visione, annotazione nel registro dei trattamenti,, comunicazione e conservazione, sono richiesti puntuali adempimenti (generalmente assegnati agli operatori di polizia municipale) che il testo affronta dettagliatamente;
- titolari del trattamento dei dati personali raccolti con l’utilizzo delle microcamere indossabili (meglio conosciute come Bodycam), in dotazione ad alcuni Comandi di polizia municipale, in relazione all’utilizzo delle quali il testo richiama la disciplina del DLG n. 51 del 2018 e i pareri vincolanti rilasciati del Garante;
- titolari del trattamento dei dati personali contenuti nei verbali di violazioni amministrative, in quanto l’attività di verbalizzazione da parte degli operatori di polizia municipale si configura come un’operazione di raccolta di dati personali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza;
- designatori degli “incaricati del trattamento” di “particolari categorie di dati” (di cui all’art. 9 del GDPR), cd. dati sensibili, nel caso di dati connessi con i rilievi di incidenti stradali, con lesioni alle persone, il cui trattamento richiede particolari accorgimenti e adeguate misure protettive di sicurezza;
- designatori di società esterne quali figure incaricate del trattamento dei dati per alcuni alcune tipologie di servizi esternalizzati relativi al procedimento sanzionatorio in materia di violazioni amministrative, posto che titolare del trattamento rimane comunque il Comune (o, in ogni caso, l’ente di appartenenza dell’organo accertatore);
- gestori dei finanziamenti Statali per la videosorveglianza negli asili, nelle scuole dell’infanzia e nelle strutture per anziani e disabili (di cui alla legge n. 55 del 2019) volti a contrastare gli episodi di maltrattamenti ai danni di bambini e soggetti particolarmente vulnerabili, da parte di educatori e parasanitari incaricati della loro protezione e assistenza.
- titolari del trattamento dei dati personali contenuti negli atti e nei documenti amministrativi emanati e responsabili della loro diffusione anche attraverso la pubblicazione nei propri siti web istituzionali, nel contesto dei principi di trasparenza e pubblicità.
Maggiori Informazioni
Autore | Garlisi Alfonso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Editore | Egaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | Libro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collana | Libri. Monografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingua | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice |
PRESENTAZIONE(GDPR - Regolamento (UE) n. 2016/679: cos’è cambiato dal 25 maggio 2018 in materia di trattamento di dati personali). L’unificazione sostanziale del quadro normativo dell’Unione europea, in materia di protezione e circolazione dei dati personali, avviata il 25 maggio 2018, con l’applicazione del Regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (cd. GDPR), nei primi tre anni di applicazione, ha dimostrato di rispondere in maniera adeguata allo sviluppo delle tecnologie e all’evoluzione delle esigenze economiche e sociali. Il presente lavoro affronta i principi che hanno ispirato la disciplina europea e le novità riguardanti argomenti di carattere generale e approfondimenti per alcuni specifici settori quali in particolari:
- deve riguardare dati personali trattati con strumenti automatizzati (sono esclusi quindi gli archivi cartacei) per i quali sia stato prestato il consenso preventivo dell’interessato salvo che si tratti di dati necessari per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato sia parte contraente; - deve trattarsi di dati personali dell’interessato e dallo stesso forniti, fatta eccezione per i dati di soggetti terzi che siano collegati o nel contesto dei dati dell’interessato (come ad esempio i tabulati telefonici, che contengano le chiamate in entrata e in uscita, oppure gli estratti dei conti correnti bancari o postali che riportano anche gli accrediti e gli addebiti di soggetti terzi); - l’esercizio del diritto alla portabilità dei dati è esercitabile purché non leda i diritti e le libertà altrui (non deve quindi coinvolgere i dati personali di altri soggetti estranei, salvo i casi di cui agli esempi sopra riportati); - l’istituzione dell’Autorità di controllo capofila che rappresenta una specie di “sportello unico” in materia di trattamento di dati personali. Si tratta dell’Autorità di controllo costituita in ogni Stato dell’Unione (Autorità Garante per l’Italia) di cui all’art. 56 per la nozione e agli artt. 57 e 58 reg. per le competenze. Detta Autorità capofila viene individuata con riferimento alla sede dello stabilimento principale del titolare o del responsabile del trattamento (che operi in più Stati dell’Unione) ed alla stessa Autorità vengono trasferite le competenze delle altre Autorità di controllo (cd. “autorità interessate”), riguardo ai “trattamenti transfrontalieri” effettuati dai predetti soggetti. In pratica, l’Autorità di controllo capofila coordina le operazioni che coinvolgono le Autorità di controllo interessate dai predetti trattamenti;
Il consenso per il trattamento dei dati personali dei minori, che per il Regolamento UE è considerato valido a partire dagli anni 16 (con possibilità per la normativa nazionale di abbassarne il limite fino a 13 anni), è stato disciplinato dall’art. 2-quinques del Codice privacy, introdotto dal DLG n, 101 del 2018 (norme di adeguamento della disciplina nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679, in vigore dal 19.09.2018), che ha fissato l’età minima in 14 anni, sicché prima di tale età il consenso deve essere prestato da chi esercita la potestà genitoriale. Il consenso acquisito prima del 25 maggio 2018 rimane valido se presenta le predette caratteristiche altrimenti deve essere raccolto nuovamente in forma comprensibile, semplice e chiara (art. 7 par. 2, reg.). I soggetti pubblici generalmente sono esentati dal chiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati personali nell’esercizio di un compito di pubblico interesse (considerando 43 e art. 9 reg.);
L’informativa deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile anche attraverso l’utilizza di un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori deve attenersi a quanto previsto dal considerando 58. Normalmente l’informativa è resa per iscritto o in formato elettronico (art. 12, paragrafo 1, e considerando 58, reg.), ma può essere data anche oralmente, nonché “...in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.” (art.12 par. 7). Le icone che devono essere identiche in tutta l’Unione e definite dalla Commissione europea. L’informativa deve inoltre riportare l’identità del titolare, del responsabile del trattamento e dell’eventuale rappresentante nel territorio nazionale, le finalità del trattamento, i diritti degli interessati ivi compreso il diritto alla portabilità dei dati e i destinatari dei dati trattati:
- per le violazioni ritenute più lievi, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 000 000 euro, o per le imprese fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore al predetto importo; - per le violazioni più gravi la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 20 000 000 euro, o per le imprese fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore al predetto importo. Una parte del testo, come accennato sopra, è dedicata al trattamento e alla diffusione dei dati personali nell’ambito di specifici settori ed in particolare:
Altre tematiche di settore, con richiamo dei principali provvedimenti del Garante e della giurisprudenza, sono trattati in appositi paragrafi del testo, cui si rinvia per maggiori approfondimenti. |
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Stato editoriale | In Commercio |