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Diritto internazionale dei conflitti armati 7/ed.

ISBN/EAN
9788892139411
Editore
Giappichelli
Formato
Libro in brossura
Anno
2021
Edizione
7
Pagine
480

Disponibile

39,00 €
Il diritto internazionale tradizionale era ripartito in due branche distinte: diritto internazionale di pace e diritto internazionale bellico. Il primo disciplinava le rela- zioni tra Stati in assenza di un conflitto armato. Il secondo veniva applicato una volta che il conflitto armato avesse inizio e per tutta la durata delle ostilità. Il diritto internazionale bellico disciplinava sia i ra pporti tra i contendenti sia i rapporti tra questi e i terzi Stati. In questo secondo caso, la disciplina era una parte separata del diritto internazionale bellico e veniva denominata diritto della neutralità. Il diritto di ricorrere alla forza armata (ius ad bellum) veniva considerato come parte del diritto internaziona le di pace, mentre il diritto relativo alla disciplina delle ostilità tra belligeranti e delle relazioni tra questi e terzi Stati ( ius in bello ) faceva parte delle trattazioni di diritto internazionale bellico. L’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, che ha bandito la guerra nelle relazioni internazionali, ha segnato l’inizio di un processo volto a diminuire l’importanza del diritto bellico nelle trattazioni dottrina li. L’incertezza circa l’esi- stenza di un vero e proprio stato di guerra una volta che fossero scoppiate le osti- lità, ha indotto a trattare il diritto bellico nel quadro del diritto internazionale di pace, spesso in una parte separata dedicata al diritto dei conflitti armati. Nelle trattazioni più recenti, che hanno visto una reviviscenza degli studi in materia, il diritto dei conflitti armati vien e qualificato come diritto internazionale umanitario, comprendente sia il c.d. diritto dell’Aja sia il c.d. diritto di Ginevra. Il primo, relativo alla disciplina dell’uso della violenza bellica tra i belligeranti ed ai rapporti tra belligeranti e neutrali, trov a la propria fonte principalmente nelle Convenzioni dell’Aja del 1899 e 1907. Il secondo, relativo alla protezione delle vit- time dei conflitti armati e della popolazione civile, si è sviluppato a partire dalla Convenzione di Ginevra del 1864 e ha trovato una sistemazione nelle Convenzio- ni di Ginevra del 1906, 1929 e 1949. La dicotomia è stata superata grazie ai Pro- tocolli del 1977, addizionali alle quattro Convenzioni di Ginevra e, come ha pre- cisato la Corte internazionale di giustizia nel parere sulla liceità delle armi nucleari del 1996, le due branche si sono fuse in un unico sistema di diritto (ICJ, Reports 1996, par. 75). Il diritto relativo al disarmo ed al controllo degli armamenti non aveva invece ancora trovato una trattazione autonoma né una chiara collocazione tra il diritto internazionale di pace e il diritto internazio nale bellico. Il motivo è semplice: la disciplina del disarmo e del controllo degli armamenti è abbastanza recente e può essere fatta risalire all’opera della Società delle Nazioni. Nella presente trattazione è stato rite nuto opportuno impi egare la locuzione “diritto internazionale dei conflitti armati” invece di seguire la dizione tradiziona- le (nella dottrina italiana) “diritto internazionale bellico”. Infatti, il volume com- prende tre parti distinte: il ricorso alla forza armata, la condotta delle ostilità e i rapporti tra belligeranti e Stati terzi ( ius in bello , diritto bellico o diritto dei con- flitti armati in senso stretto), il disarmo. Le tre parti sono separate ma non sono completamente indipendenti. Del fenomeno si è resa conto anche la dottrina più recente, che ha cominciato a seguire l’impostazione data nel presente volume. Il diritto che disciplina il ricorso alla forza armata è autonomo rispetto al dirit- to che disciplina le ostilità tra belligeranti. Tuttavia, dopo l’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, non si può più parlare di completa indipendenza. Co- me vedremo, la Carta delle Nazioni Unite ha avuto un’influenza sul diritto della neutralità, poiché le regole tradizionali in materia non possono più trovare appli- cazione nella loro interezza, specialmente quando il Consiglio di sicurezza abbia determinato chi sia l’aggressore e chi sia l’aggredito. Parimenti, la conoscenza delle regole in materia di disarmo è divenuta importante poiché le interazioni tra ius in bello (che disciplina l’uso delle armi) e disarmo (che ha per oggetto la di- struzione delle armi esistenti e la loro non produzione) non sono più una rarità. Basti pensare che le moderne convenzioni di disarmo (es. la Convenzione sul di- sarmo chimico del 1993 o quella sulle mine antiuomo del 1997) contengono di- sposizioni appartenenti ad entrambe le categorie. I più recenti manuali militari, come quello francese, includono nel diritto dei conflitti armati non solo il diritto internazionale umanitario, ma anche il controllo degli armamenti e il disarmo. In sintesi, la trattazione è dedicata a quel complesso di regole connesso al fe- nomeno del conflitto armato.

Maggiori Informazioni

Autore Ronzitti Natalino
Editore Giappichelli
Anno 2021
Tipologia Libro
Lingua Italiano
Larghezza 0
Stato editoriale In Commercio